Uscire dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
Fonte: Door To Freedom, Francis Boyle PhD, 01 aprile 2024
Una domanda che viene spesso posta è come le nazioni possano lasciare l’OMS, dal momento che non esiste una procedura per uscire dall’OMS specificata nella sua Costituzione. Il professore di diritto internazionale Francis Boyle fornisce la soluzione qui di seguito.
“Il recesso dalla Costituzione dell’OMS può essere ottenuto invocando la dottrina del cambiamento fondamentale delle circostanze ai sensi dell’articolo 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. L’articolo 62 ha codificato la norma di diritto internazionale consuetudinario allora nota e ancora oggi conosciuta come rebus sic stantibus. Pertanto, tutti gli Stati dovrebbero essere in grado di invocare la dottrina del cambiamento fondamentale delle circostanze/rebus sic stantibus anche se non sono parti della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. All’epoca in cui gli Stati sono diventati parti contraenti della Costituzione dell’OMS, non si è mai saputo o contemplato o anche solo sospettato che l’OMS avrebbe un giorno tentato di trasformarsi in uno stato totalitario di polizia medica a livello mondiale per mezzo degli emendamenti proposti al Regolamento Sanitario Internazionale e/o attraverso il Trattato sulle Pandemie proposto. Questa trasformazione dell’OMS:
(1) viola la base essenziale del consenso degli Stati contraenti ad essere vincolati dalla Costituzione dell’OMS; e
(2) trasforma radicalmente la portata degli obblighi che devono ancora essere adempiuti in base alla Costituzione dell’OMS.”
Francis A. Boyle
Professore di Diritto
Avvocato.
Articolo 62
Cambiamento fondamentale delle circostanze
1. Un cambiamento fondamentale delle circostanze verificatosi rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione di un trattato, e che non era stato previsto dalle parti, non può essere invocato come motivo per risolvere o recedere dal trattato a meno che:
(a) l’esistenza di tali circostanze costituisse una base essenziale del consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato;
(b) l’effetto del cambiamento sia quello di trasformare radicalmente la portata degli obblighi ancora da adempiere ai sensi del trattato.
Francis A. Boyle
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