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Centralizzazione del controllo dell’informazione! L’ultima proposta dell’UE per censurare i media

La Commissione europea ha proposto una nuova legge che mira a centralizzare il settore dei media dell’UE in un mercato unico supervisionato dalla Commissione stessa e dalle autorità di regolamentazione nazionali attraverso un nuovo Consiglio europeo per i servizi dei media.

La European Media Freedom Act (EMFA) [Legge Europea sulla Libertà dei Media] proposta dalla Commissione il 16 settembre 2022, viene presentata come uno sforzo per promuovere l’indipendenza e il pluralismo dei media, proteggendo al contempo dalla disinformazione e dall’interferenza straniera nel settore dei media attraverso la definizione di una serie di standard sotto forma di legge dell’UE.

Una componente fondamentale dell’EMFA è l’istituzione del Consiglio Europeo per i Servizi dei Media, che sarà composto da rappresentanti delle autorità di regolamentazione nazionali e da un rappresentante della Commissione Europea. Sarà compito del Consiglio di amministrazione monitorare il settore dei media dell’UE, emettere pareri sulle concentrazioni di mercato, fornire consulenza speciale e garantire, tra gli altri compiti, il rispetto uniforme del regolamento.

Sebbene la proposta dell’EMFA abbia ricevuto alcuni apprezzamenti per i suoi obiettivi dichiarati – ovvero proteggere la libertà dei media – continua a essere esaminata da varie organizzazioni di stampa e membri del Parlamento europeo a causa delle scappatoie che consentirebbero la sorveglianza dei giornalisti, aprendo la strada a interventi senza precedenti nel mercato interno dei media da parte della Commissione Europea.

Nonostante queste critiche, l’EMFA continua ad avanzare nel processo legislativo dell’UE. Il 21 giugno 2023, il Consiglio Europeo ha ottenuto un mandato per i negoziati con il Parlamento Europeo. Un mese dopo, il 20 luglio, la Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni (LIBE) ha adottato il suo parere sulla legislazione proposta, portando il regolamento a un passo dal diventare legge dell’UE, poiché la Commissione intende concludere i negoziati prima delle prossime elezioni europee.


Il quadro attuale

Per comprendere l’importanza della proposta di regolamento EMFA, è necessario rivedere il quadro esistente su cui l’EMFA si espanderà: la direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMSD). L’attuale organo consultivo della direttiva AVMSD presso la Commissione, il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), sarà sostituito dal nuovo Consiglio Europeo per i Servizi di Media (il Consiglio).

L’attuale quadro normativo, la direttiva SMA, si applica solo ai servizi di media audiovisivi, definiti come “un servizio che fornisce programmi, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al pubblico in generale, per informare, intrattenere o educare, utilizzando reti di comunicazione elettronica, tramite sia trasmissione che on demand”.

L’EMFA, invece, si applica alla definizione più ampia di “fornitore di servizi di media” (MSP), che è descritto come “una persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste nel fornire un servizio di media, e che ha la responsabilità editoriale della scelta del contenuto del servizio di media e ne determina le modalità di organizzazione”.

Pertanto, ciò significa che, a differenza dell’ERGA, il Consiglio supervisionerà non solo i servizi di media audiovisivi, ma anche il settore della stampa. Il documento di posizione dell’ERGA del novembre 2022 sulla proposta dell’EMFA suggerisce che l’autorità del Consiglio di regolamentare la stampa potrebbe essere problematica per gli Stati membri.

“Data la delicatezza delle questioni relative alla stampa, nonché le specificità nazionali (anche costituzionali), l’ERGA desidera affermare in maniera esplicita e inequivocabile che non è sua vocazione né sua intenzione regolamentare il settore della stampa”.

Estratto dal documento di posizione dell’ERGA sull’EMFA

Ilias Konteas, direttore esecutivo dell’European Magazine Media Association (EMMA) [Associazione Europea dei Media e delle Riviste] e dell’European Newspaper Publishers’ Association (ENPS) [Associazione Europea degli Editori di Giornali], la cui specializzazione legale è nel diritto europeo dei media, ha dichiarato a Children’s Health Defense Europe che la competenza del Consiglio sul settore della stampa minerebbe una componente fondamentale della libertà di stampa – il principio secondo cui la stampa libera è l’unica responsabile dei propri contenuti di fronte alla legge e ai tribunali.

“La stampa dovrebbe rimanere libera da qualsiasi controllo normativo europeo”, ha dichiarato Konteas. “Poiché nella stragrande maggioranza degli Stati membri la stampa è autoregolamentata, i delegati del Consiglio di amministrazione avrebbero compiti, a livello europeo, che esulano dal loro mandato nazionale”.

Regolamentare i media, letteralmente

La differenza più evidente tra la Direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMSD) e la Proposta di regolamento sull’European Media Freedom Act (EMFA) è nel nome stesso. L’attuale legislazione, la direttiva SMA, è una direttiva che ha dovuto essere recepita e attuata a livello nazionale, mentre l’EMFA è un regolamento che non sarà sottoposto allo stesso livello di supervisione da parte del Parlamento europeo.

Nell’UE esistono diversi tipi di legge: direttive, regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri. Ai fini della comprensione della proposta EMFA, questa sezione si concentrerà brevemente sulle differenze tra una direttiva e un regolamento.

Un regolamento è un tipo di legge dell’UE che fissa un obiettivo e definisce come raggiungerlo. Una volta adottato, il regolamento entra immediatamente in vigore in tutti gli Stati membri dell’UE. È giuridicamente vincolante, sostituisce le leggi nazionali e gli Stati membri sono limitati nella loro capacità di determinare come raggiungere l’obiettivo stabilito.

Una direttiva è un tipo di legge dell’UE che fissa un obiettivo ma non definisce come raggiungerlo. Gli Stati membri possono stabilire come raggiungere l’obiettivo fissato attraverso l’emanazione di leggi nazionali.

Il Direttore esecutivo Konteas afferma che la politica dei media è stata principalmente di competenza degli Stati membri. “Questo ha scatenato un dibattito riguardo a se la Commissione fosse autorizzata a proporre un regolamento sui media”.


La storia

L’iniziativa di una nuova legge sulla libertà dei media è stata menzionata per la prima volta dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen durante il suo discorso sullo stato dell’Unione del settembre 2021, in cui ha affermato: “Le società di media non possono essere trattate come un’azienda qualsiasi. La loro indipendenza è essenziale. L’Europa ha bisogno di una legge che tuteli questa indipendenza e la Commissione presenterà una legge sulla libertà dei media nel prossimo anno”.

Alcuni mesi dopo, nel dicembre 2021, la Commissione ha annunciato una richiesta di prove per salvaguardare la libertà dei media nell’UE, aperto al pubblico per feedback e consultazioni fino al marzo 2022.

Nel maggio dello stesso anno, la Commissione ha redatto la sua relazione sulla valutazione d’impatto e l’ha presentata al Regulatory Scrutiny Board (RSB) [Comitato per il Controllo Normativo] della Commissione, il cui compito è quello di fornire una “garanzia di qualità”, sostenere la Commissione e fornire valutazioni durante le prime fasi del processo legislativo.

Vale la pena notare che l’RSB è presentato come un comitato consultivo della Commissione ed è descritto come “un organismo indipendente”, secondo il suo sito web. Tuttavia, l’RSB è composto da nove membri, cinque dei quali provengono dalla Commissione stessa, tra cui quattro funzionari di alto livello della Commissione e un direttore generale della Commissione che presiede l’RSB. I restanti quattro membri sono assunti dall’esterno della Commissione.

Una funzione dell’RSB è quella di esaminare ed emettere pareri sulle relazioni di valutazione d’impatto. Un rapporto di valutazione d’impatto deve includere gli impatti socioeconomici e ambientali dell’iniziativa, chi e cosa ne subirà l’impatto e in che modo, nonché i risultati e la strategia adottata durante il processo di consultazione.

L’RSB può emettere uno dei tre pareri sul rapporto di valutazione d’impatto: “positivo”, “positivo con riserve” o “negativo”. Un’iniziativa proposta può essere adottata solo se riceve un parere “positivo” o “positivo con riserve”. Se viene emesso un parere “negativo”, la bozza di relazione deve essere rivista e ripresentata all’RSB.

Inoltre, è importante considerare che l’RSB è un gruppo tecnico, la cui funzione principale è quella di completare e verificare i rapporti di valutazione d’impatto. In questo caso, è presumibile che un obiettivo chiave fosse quello di garantire che tutte le aree del mercato interno dei media fossero affrontate e quindi soggette alla supervisione regolamentare della Commissione. La sezione seguente deve essere intesa in questo contesto.

Impopolare fin dall’inizio?

Appena un mese dopo la presentazione da parte della Commissione del rapporto di valutazione d’impatto sull’iniziativa EMFA, l’RSB ha emesso un parere negativo nel giugno 2022.

RSB Impact Assessment Report Opinion
Parere iniziale del RSB sulla relazione di valutazione d’impatto

Il parere iniziale dell’RSB affermava che la relazione di valutazione d’impatto dell’EMFA non spiegava le carenze del mercato unico e le lacune normative. Non ha spiegato con prove sufficienti i problemi che l’EMFA cerca di risolvere, come i provvedimenti affronteranno questi problemi, né la prevalenza di tali problemi nei diversi mercati dei media e nei vari Stati membri.

Inoltre, il parere affermava che la relazione non dimostrava chiaramente la necessità e l’efficacia di determinati provvedimenti e mancava di trasparenza per quanto riguarda le opinioni divergenti delle parti interessate durante il processo di consultazione.

A seguito del parere negativo, l’11 luglio 2022 la Commissione ha presentato una relazione di valutazione d’impatto revisionata. Alcune settimane dopo, l’RSB ha emesso il suo secondo parere: “positivo con riserve”.

RSB Impact Assessment Report 2nd Opinion
Relazione di valutazione d’impatto: 2° parere del RSB

Il secondo parere affermava che la relazione di valutazione d’impatto dell’EMFA revisionata conteneva ancora carenze significative e, in particolare, mancava l’uso di prove per definire o descrivere il problema che cercava di affrontare. Inoltre, il terzo punto di preoccupazione recitava: “l’analisi del mercato unico e degli impatti distributivi, tra i diversi servizi di media e tra gli Stati membri, non è sufficientemente sviluppata”.

Ciononostante, la Commissione ha potuto procedere e il 16 settembre 2022 ha pubblicato la proposta di “istituzione di un quadro comune per i servizi di media nel mercato interno”, denominata European Media Freedom Act (EMFA).

Il Referendum esplicativo del progetto legislativo EMFA afferma che il regolamento “cerca di affrontare una serie di problemi che riguardano il funzionamento del mercato interno dei servizi mediatici e l’attività dei fornitori di servizi mediatici”.

Secondo la proposta, l’EMFA aderirà alle politiche esistenti e le amplierà, affrontando al contempo le lacune normative. Inoltre, si basa su quattro obiettivi:

1. “Promuovere l’attività e gli investimenti transfrontalieri nei servizi mediatici armonizzando alcuni elementi dei quadri nazionali divergenti sul pluralismo dei media, in particolare per facilitare la fornitura di servizi transfrontalieri”

2. “Aumentare la cooperazione e la convergenza normativa attraverso strumenti di coordinamento transfrontaliero e pareri e orientamenti a livello europeo”

3. “Facilitare la fornitura di servizi mediatici di qualità attenuando il rischio di interferenze pubbliche e private indebite nella libertà editoriale”

4. “Garantire una distribuzione trasparente ed equa delle risorse economiche nel mercato interno dei media, migliorando la trasparenza e l’equità nella misurazione dell’audience e nell’assegnazione della pubblicità statale”

Il testo esteso di ciascuno dei quattro obiettivi può essere letto nella bozza originale della proposta di EMFA.

A prima vista, il linguaggio utilizzato nel testo della proposta può suscitare un’impressione positiva nel cittadino medio dell’UE, nel residente, nel giornalista, nell’editore o nell’eurodeputato. L’uso di frasi come “servizi mediatici di qualità”, “equa distribuzione delle risorse economiche”, “libertà editoriale”, oltre al nome della legislazione, “Legge europea sulla libertà dei media”, possono far pensare che questa proposta possa dare potere e proteggere i giornalisti e i professionisti dei media di vari sotto-settori. Tuttavia è così solo in assenza di un’analisi più approfondita del testo reale.

Dietro le banalità e le parole in voga intessute nelle presentazioni, nelle apparizioni sui media e nei discorsi che hanno celebrato la proposta dell’EMFA, un esame approfondito del testo della proposta di regolamento rivela uno sforzo senza precedenti per creare un settore dei media dell’UE unificato sotto il controllo centrale di un Consiglio Europeo per i Servizi dei Media di nuova istituzione, che ha l’autorità di censurare e limitare la stampa.

Un esame più attento all’EMFA

La commissione per la cultura e l’istruzione (CULT) è la commissione responsabile dell’EMFA. Le commissioni Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) e Mercato interno e protezione dei consumatori (IMCO) sono associate. La procedura è guidata dalla relatrice speciale Sabine Verheyen, europarlamentare del Partito cristiano democratico tedesco.

Poiché la proposta dell’EMFA è ancora in fase di elaborazione legislativa, esistono diversi pareri e versioni modificate della proposta. Il testo successivo analizzerà il mandato negoziale del Consiglio.

Consiglio Europeo per i Servizi di Media

(Nota dell’Autore: il testo in grassetto nelle immagini indica le modifiche apportate alla bozza originale della proposta EMFA)

L’EMFA istituisce il Consiglio Europeo per i Servizi dei Media (il Consiglio), che sostituirà l’attuale Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA). Secondo la proposta originale della Commissione sull’EMFA, l’ERGA non ha le risorse e la capacità di risolvere le questioni transfrontaliere, di gestire le questioni normative e ha un campo d’azione limitato.

Il Consiglio viene presentato come un organismo indipendente. L’articolo 9 afferma “la piena indipendenza del Consiglio” e stabilisce che il Consiglio “… non chiede né accetta istruzioni da alcuna istituzione, persona o organismo governativo. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità al presente regolamento”.

Article 9 - Independence of the Board
Articolo 9 – Indipendenza del Consiglio

Ciò significa che il Consiglio agisce in modo indipendente, ma tale indipendenza non interferisce nelle aree in cui la Commissione e/o le autorità nazionali di regolamentazione sono, in base alla legislazione, coinvolte nel funzionamento, nella gestione e nell’esecuzione dei compiti del Consiglio.

Esaminando la struttura del Consiglio, il suo segretariato e i suoi compiti, come descritto negli articoli da 10 a 12, è chiaro che la Commissione ha un ruolo significativo nelle operazioni e nella composizione complessiva del Consiglio.

Ciò ha sollevato dubbi sulla legittimità dell’indipendenza del Consiglio affermata nell’Articolo 9. Anche il documento di posizione dell’ERGA prende atto di questa contraddizione nel seguente estratto:

“L’indipendenza del Consiglio formulata nell’articolo 9 è contraddetta nella pratica da diverse disposizioni contenute negli articoli successivi sul funzionamento interno del Consiglio, sulla segreteria e sui compiti del Consiglio”.

Il documento di posizione dell’ERGA sull’EMFA

Struttura del “Consiglio

Il Consiglio sarà composto da rappresentanti delle autorità di regolamentazione nazionali e ogni membro avrà un voto. Il presidente e il vicepresidente saranno eletti dai membri del consiglio e potranno ricoprire un massimo di due mandati di un anno. Il presidente avrà il compito di tenere informata la Commissione sulle attività del consiglio e di consultarla per la preparazione del suo programma di lavoro.

Article 10 - Structure of the Board
Articolo 10 – Struttura del Consiglio

Inoltre, la Commissione designerà un rappresentante del Consiglio che parteciperà alle “deliberazioni” del Consiglio ma non avrà diritto di voto.

“Nel corso di un evento tenutosi qualche mese fa, la Commissione ha dichiarato che intende assegnare al Consiglio otto-dieci persone, un numero piuttosto significativo anche senza diritto di voto”, ha dichiarato Konteas.

Inoltre, il Consiglio deve adottare le proprie regole e procedure e lo sviluppo del proprio programma di lavoro solo dopo essersi consultato con la Commissione. Mentre il Consiglio può invitare esperti a partecipare alle riunioni, i partecipanti permanenti possono essere ammessi solo se la Commissione è d’accordo.

“Se in uno Stato membro il governo nominasse una persona che partecipasse a tutte le riunioni e alle attività dell’autorità di regolamentazione nazionale dei media, questo farebbe immediatamente suonare un campanello d’allarme per il rischio di interferenze governative”.

Inoltre, anche il personale del Consiglio è assegnato dalla Commissione. Come indicato nell’articolo 11, la segreteria sarà fornita dalla Commissione.

Article 11 - Secretariat of the Board
Articolo 11 – Segreteria del Consiglio

La Segreteria assiste il Consiglio di amministrazione nelle attività amministrative e organizzative e lavora a stretto contatto con il Consiglio di amministrazione e il suo presidente “elaborando i risultati”.

Tuttavia, i pareri della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) cercano entrambi di limitare in qualche modo il ruolo della Commissione.

L’articolo 11 del parere dell’IMCO elimina la disposizione secondo cui la Segreteria deve essere fornita dalla Commissione e afferma invece che “Il Consiglio è supportato da un ufficio indipendente”. Tuttavia, entrambi i Comitati sostengono l’articolo 10, paragrafo 5, che consente alla Commissione di nominare un rappresentante nel Consiglio.

Si deciderà nelle fasi successive dell’iter legislativo se tali pareri saranno adottati.

Compiti del Consiglio

Come l’ERGA, il Consiglio agisce in posizione consultiva e di supporto alla Commissione. A differenza dell’ERGA, il Consiglio ha un ambito di competenza molto più ampio e ha autorità di regolamentazione sul settore della stampa.

Article 12 - Tasks of the Board
Articolo 12, paragrafo 1 – Compiti del Consiglio di amministrazione

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, il Consiglio fornisce consigli alla Commissione sulle questioni relative ai media che rientrano nella sua sfera di competenza e promuove e garantisce l’applicazione coerente del regolamento. Nel testo dell’articolo 12 si fa spesso riferimento alla Commissione.

Article12(d-f)
Articolo 12, lettere d-f) – Compiti del Consiglio di amministrazione

“Su richiesta della Commissione” il Consiglio fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali. “In consultazione con la Commissione” il Consiglio elabora pareri sulle richieste di cooperazione tra gli organismi di regolamentazione e sulle richieste di misure di esecuzione in caso di disaccordo tra le autorità naturali di regolamentazione sulle misure nazionali. “Su richiesta della Commissione” il Consiglio elabora pareri sulle concentrazioni del mercato dei media.

Vale la pena notare che il documento di posizione dell’ERGA, pur accogliendo con favore i nuovi compiti assegnati al Consiglio, sollecita una riduzione del ruolo della Commissione:

“È quindi inopportuno che l’EMFA preveda esclusivamente o principalmente che i compiti del Consiglio siano eseguiti ‘in accordo con’ o ‘su richiesta della Commissione’. Il documento di sintesi richiede che le richieste con ‘in accordo con la Commissione ‘ debbano essere cancellato.”

Estratto dal documento di sintesi dell’ERGA sull’EMFA
Article12(h)
Articolo 12(h) – Compiti del Consiglio di amministrazione

Inoltre, come indicato nell’articolo 12, lettera h), è compito del Consiglio semplicemente “assistere la Commissione nell’elaborazione di orientamenti relativi all’applicazione del regolamento”, compresi l’articolo 23, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e i fattori da considerare nella valutazione delle concentrazioni del mercato dei media.

Una nuova disposizione aggiunta dal Consiglio consente alla Commissione di fissare limiti di tempo quando richiede consulenze o pareri al Consiglio.

Il Consiglio offrirà inoltre una mediazione in caso di disaccordo tra le autorità di regolamentazione nazionali e garantirà l’armonizzazione degli standard relativi alla progettazione di dispositivi o di interfacce utente. Il Consiglio organizzerà il dialogo tra le piattaforme online di grandi dimensioni (VLOP) e i fornitori di servizi di media (MSP) e riferirà tali risultati alla Commissione per garantire le migliori pratiche per i sistemi di misurazione dell’audience.

Uno degli obiettivi principali dell’EMFA è promuovere il pluralismo dei media. Ciò solleva interrogativi su come il Consiglio garantirà ai consumatori di notizie l’accesso a un’ampia gamma di opinioni e prospettive provenienti da fonti diverse. L’esame dell’articolo 12(k) e dell’articolo 16 fornisce ulteriori indicazioni su come il Consiglio gestirà i servizi di media stabiliti al di fuori dell’UE.

Un “rischio grave e serio” per la sicurezza pubblica

All’articolo 12, lettera k), il Consiglio ha il compito di “coordinare le misure nazionali relative alla diffusione o all’accesso ai contenuti dei servizi di media esterni all’Unione che si rivolgono o raggiungono il pubblico dell’Unione”.

Article12(k)(l)(m)
Articolo 12, lettera k-m) – Compiti del Consiglio

Pertanto, il Consiglio può limitare o restringere l’accesso ai contenuti dei servizi di media al di fuori dell’UE che si rivolgono al pubblico dell’UE attraverso “misure nazionali” se si ritiene che tali servizi di media “presentino un rischio serio e grave di pregiudizio alla sicurezza pubblica”.

Se il Consiglio, in consultazione con la Commissione, ritiene che un servizio di media esterno all’UE rappresenti un “rischio grave e serio” per il pubblico, i consumatori di notizie all’interno dell’UE potrebbero non avere accesso a tali contenuti. Sebbene ciò avvenga già con la messa al bando di emittenti come RT e Sputnik, il regolamento EMFA fornirebbe un’ulteriore base giuridica per limitare l’accesso a contenuti esterni all’UE ritenuti una minaccia per la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Questo sembra essere un elemento chiave dell’EMFA, come indicato nell’articolo 16.

Article 16 - Coordination of measures concerning media services from outside the Union
Articolo 16 – Coordinamento delle misure relative ai servizi di media provenienti dall’esterno dell’Unione

L’articolo stabilisce che i servizi di media o i fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell’UE, “a prescindere dai mezzi di distribuzione o di accesso, si rivolgono o raggiungono il pubblico dell’Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi… presentano un rischio serio e grave di pregiudizio alla sicurezza pubblica”. Ciò indica che, per impostazione predefinita, se un fornitore di servizi di media ha origine al di fuori dell’UE, è considerato soggetto a controllo da parte di paesi terzi e quindi rappresenta un rischio di pregiudizio per la sicurezza pubblica.

L’articolo 16, paragrafo 3, afferma che il Consiglio, in consultazione con la Commissione, stabilisce i criteri che le autorità nazionali di regolamentazione devono utilizzare “nell’esercizio dei loro poteri normativi sui fornitori di servizi di media”.

Si tratta di una chiara ammissione che le autorità nazionali di regolamentazione che controllano il settore dei media sotto la direzione del Consiglio e della Commissione avranno poteri di regolamentazione sui fornitori di servizi di media.

In sintesi, se da un lato la Commissione si preoccupa che i servizi di media provenienti dall’esterno dell’UE possano rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica perché possono essere controllati da Paesi terzi, dall’altro cerca di controllare il settore di media nazionale dell’UE attraverso il Consiglio.

La grande ironia

Molte organizzazioni hanno espresso dubbi sulla proposta dell’EMFA. Centinaia di editori di stampa e associazioni di editori di stampa di vari Paesi europei hanno firmato una lettera aperta ai colegislatori dell’UE il 27 giugno 2023.

La lettera aperta, che chiede che l’EMFA “sia all’altezza del suo nome”, affronta numerose questioni relative alla proposta. Si apre con un’ampia osservazione in cui si afferma che diverse disposizioni dell’EMFA sono di fatto controproducenti per la protezione della libertà di stampa.

Una delle tante questioni sollevate riguarda la censura, che è diventata un problema maggiore in seguito al Digital Services Act (DSA) [Legge sui Servizi Digitali], che ha dato alle società di social media e alle piattaforme online il diritto di rimuovere e limitare i contenuti non conformi ai loro termini e condizioni.

“L’EMFA non si spinge abbastanza in là per salvaguardare la libertà di espressione e il pluralismo online e per impedire la censura da parte delle piattaforme digitali molto grandi (VLOP), che sta diventando un problema diffuso. La protezione della libertà di espressione deve essere notevolmente rafforzata per garantire la libera distribuzione dei contenuti leciti della stampa europea e per far sì che l’informazione pluralistica rimanga liberamente accessibile online senza indebite interferenze da parte delle VLOP…”

Estratto dalla lettera aperta “L’EMFA deve essere all’altezza del suo nome”

Più potere alle piattaforme online

L’articolo 17 stabilisce il funzionamento e la gestione dei contenuti dei fornitori di servizi di media in relazione ai fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni (VLOP). Secondo la bozza di proposta originale, un fornitore di VLOP è definito come “un fornitore di una piattaforma online che è stata designata come piattaforma online di grandi dimensioni ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4” della DSA.

Nell’aprile 2023, la Commissione ha designato come VLOP diverse entità, tra cui, ma non solo, Amazon Store, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok e altri.

Article 17(1) - Content of media service providers on very large online platforms
Articolo 17, paragrafo 1 – Contenuti dei fornitori di servizi media su piattaforme online di grandi dimensioni

Prima che un fornitore di servizi media (MSP) pubblichi contenuti su una VLOP, deve prima stipulare un accordo contrattuale con il fornitore della VLOP in cui conferma di essere un MSP, di essere editorialmente indipendente dagli Stati membri e da Paesi terzi e di essere soggetto ai requisiti normativi, e di attenersi ad una politica di co-regolamentazione o di auto-regolamentazione.

A differenza della bozza di proposta originale, il mandato negoziale del Consiglio include una disposizione aggiuntiva che impone agli MSP di fornire i dati di contatto dell’autorità nazionale di regolamentazione competente, in modo che, nei casi in cui si sospetti che un MSP non abbia rispettato la lettera c), il fornitore di VLOP possa contattare l’autorità nazionale di regolamentazione per avere conferma.

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, “la Commissione emana orientamenti per facilitare l’effettiva attuazione della funzionalità di cui al paragrafo 1”, al fine di garantire un’applicazione coerente dell’articolo.

Article17(6)
Articolo 17(6) – Contenuti dei fornitori di servizi di media su piattaforme online di grandi dimensioni

Pertanto, le PSM devono dichiarare la propria indipendenza dagli Stati membri e dai Paesi terzi, pur sottoponendosi al controllo e alla regolamentazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione attraverso il Consiglio.

“Qualsiasi etichettatura e/o autorizzazione alle VLOP o ‘organizzazioni della società civile, organizzazioni di fact-checking e altre organizzazioni professionali pertinenti’ di mettere in discussione le autodichiarazioni delle società di media è problematico, in quanto consente a terzi di limitare i diritti delle società di media”, ha dichiarato Konteas.

Sospensioni e restrizioni

Se ci fossero dubbi sul fatto che i fornitori di VLOP possano censurare o limitare i contenuti, l’articolo 17(2) lo chiarisce.

Article17(2)
Articolo 17(2) – Contenuti dei fornitori di servizi media su piattaforme online di grandi dimensioni

I fornitori di VLOP sospenderanno gli MSP in caso di mancato rispetto del regolamento e limiteranno la visibilità dei contenuti pubblicati dagli MSP ritenuti incompatibili con i propri termini e condizioni.

In tal caso, il fornitore di VLOP deve avvertire l’MSP prima del periodo di sospensione o di cessazione e dare all’MSP la possibilità di rispondere. Se un MSP ritiene di essere stato ripetutamente sospeso senza giustificazione, le due parti devono avviare tempestivamente una discussione sulla questione, su richiesta dell’MSP.

Sebbene non sia chiaro quali specifiche giustificherebbero la sospensione, la limitazione o la rimozione dei contenuti, si può ipotizzare che gli MSP ritenuti produttori di contenuti “dannosi” e di “disinformazione” possano essere soggetti a misure ripetute.

Article 18 - Structured dialogue
Articolo 18 – Dialogo strutturato

L’articolo 18 stabilisce che il Consiglio si riunisce regolarmente con i fornitori di VLOP, i rappresentanti degli MSP e i membri della società civile per garantire le migliori pratiche per l’attuazione dell’articolo 17 “e per monitorare l’adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società dai contenuti dannosi, inclusa la disinformazione nonché la manipolazione di informazione e l’interferenza straniere”.

E la libertà dei media?

Mentre gran parte dell’EMFA sembra imporre ulteriori restrizioni agli MSP e ai servizi mediatici sia all’interno dell’UE che provenienti dall’esterno dell’UE, molti potrebbero chiedersi dove sia la “libertà” nella Legge Europea sulla Libertà dei Media.

L’articolo 4 delinea i diritti degli MSP ed è l’unico articolo dedicato a questo argomento. L’articolo stabilisce che gli MSP hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche all’interno dell’UE, purché rispettino le leggi dell’Unione. Gli Stati membri devono rispettare l’effettiva libertà editoriale dei fornitori di servizi mediatici e, insieme alle loro autorità di regolamentazione nazionali, non devono cercare di interferire o influenzare le politiche o le decisioni editoriali degli MSP e devono rispettare la protezione delle fonti giornalistiche.

Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2a, tratta dei diritti degli MSP nel contesto di ciò che gli Stati membri e le autorità di regolamentazione nazionali non devono fare. Gran parte della controversia sull’EMFA riguarda la scappatoia che consente agli Stati membri di spiare i giornalisti, gli MSP e le loro associazioni se ritenuti una minaccia per la sicurezza nazionale.

Article 4(1)(2) - Rights of media service providers
Articolo 4(1-2) – Diritti dei fornitori di servizi media

Uno degli aspetti più trascurati dell’EMFA è che gli MSP non sono protetti da potenziali abusi di potere da parte della Commissione e delle autorità di regolamentazione nazionali, alle quali vengono concessi controlli senza precedenti sui media.

“Una volta riconosciuto il rischio di pressioni politiche sulle decisioni editoriali, sarebbe ingenuo escludere la possibilità che ciò avvenga a livello europeo”, ha dichiarato Konteas. A nome dell’EMMA e dell’ENPS, ha dichiarato di essere molto preoccupato per l’assenza di una salvaguardia contro il rischio di interferenze da parte della Commissione.

“In effetti, abbiamo proposto di estendere la tutela dell’art. 4 paragrafo 2, e in particolare dell’art. 4, paragrafo 2, lettera a), alle potenziali minacce provenienti dall’Unione Europea, dalle sue agenzie e dai suoi organi, che dovrebbero essere tenuti a rispettare la libertà e l’indipendenza dei media tanto quanto i governi e le autorità degli Stati membri”.

Nel contesto dei diritti concessi agli MSP, l’attenzione dell’EMFA si concentra sulla protezione da potenziali abusi da parte degli Stati membri, ma non della Commissione, riducendo al contempo il ruolo degli Stati membri e concedendo un’autorità significativa alla Commissione.

Le prospettive

Se l’EMFA dovesse essere incorporato nel diritto dell’UE, si può solo immaginare la miriade di modi in cui il settore dei media dell’UE cambierebbe. Un settore un tempo autoregolato passerebbe sotto il controllo, anche se indiretto, della Commissione europea, un organismo non eletto e in gran parte non responsabile.

“L’Europa è una regione diversificata. L’Europa ha sempre fatto affidamento sulla diversità della sua cultura, sulla sua diversità geografica, sulla sua diversità linguistica e i mercati dei media in tutta l’Unione sono stati costruiti su questi elementi. Non riteniamo quindi che esista un mercato comune che giustifichi l’intervento normativo della Commissione europea… La supervisione da parte di un’autorità centrale, questo Consiglio europeo, non ha precedenti per il nostro settore. Ciò che riteniamo problematico è anche il coinvolgimento diretto della Commissione europea. È come se ci fosse un governo europeo che supervisiona i media. Non credo che questo vada molto bene”.

Estratto da Ilias Konteas durante un dibattito su France24, novembre 2022

La Commissione, attraverso il Consiglio e le autorità nazionali di regolamentazione, cerca di controllare i media, ma è compito dei media controllarli. Sebbene il regolamento EMFA si applichi a qualsiasi persona o entità che soddisfi i criteri per la definizione ampia di “fornitore di servizi di media”, è importante considerare come il campo del giornalismo, che è destinato a essere un controllo sui potenti, sarà influenzato.

Il dovere di un giornalista non è nei confronti di un governo, di un ente governativo o di una società. Il dovere del giornalista è verso il pubblico. Questo principio, che per tanto tempo è stato apprezzato, potrebbe essere messo a repentaglio se l’EMFA diventasse legge, soprattutto nella sua forma attuale.

Tuttavia, l’EMFA non include solo disposizioni che limitano e controllano i giornalisti e i “fornitori di servizi mediatici”, ma cerca anche di controllare te – il lettore, il consumatore di notizie.

Negli ultimi tre anni, il linguaggio della salute pubblica è stato usato per distruggere la nostra salute con il pretesto di proteggerla. Ora il linguaggio della libertà dei media viene usato per controllare e distruggere i media con il pretesto di proteggerli.

L’EMFA regolerà il vostro accesso alle informazioni, con il pretesto di proteggervi dalla “disinformazione dannosa” e dalla “manipolazione straniera”. Dovrebbero essere la Commissione europea e il Consiglio Europeo per i Servizi dei Media a stabilire cosa è vero e cosa è falso, cosa dovreste leggere e cosa non dovreste guardare? Il lettore dovrebbe essere lasciato libero di decidere da solo.

La Commissione per la cultura e l’istruzione (CULT) dovrebbe emettere il proprio parere sulla proposta nel settembre di quest’anno, per poi avviare un negoziato a tre con il Consiglio. La Commissione, il Parlamento e il Consiglio intendono concludere i negoziati sul regolamento EMFA prima delle elezioni del Parlamento europeo nella primavera del 2024.


(Nota dell’Autore: le europarlamentari Gwendoline Delbos-Corfield e Sabine Verheyen sono state contattate per un commento ma non hanno risposto)

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