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Storica decisione contro l’obbligo della vaccinazione da parte del tribunale italiano + Rischio vaccino Covid per il genoma umano ora legalmente stabilito (Italia)

Il 6 luglio 2022 il tribunale di Firenze ha approvato una sentenza di annullamento del provvedimento adottato dall’Ordine degli Psicologi della Toscana nei confronti di uno dei suoi membri, con la motivazione: ‘la sospensione dell’esercizio della professione rischia di ledere diritti primari della persona come diritto al sostentamento e diritto al lavoro».

Il giudice ha stabilito che la psicologa non ha bisogno di essere vaccinato per svolgere il suo lavoro stabilendo che:

  • queste sostanze non prevengono l’infezione e la trasmissione. Pertanto, davanti alla legge italiana, non può sussistere un obbligo.
  • Ha riconosciuto anche che queste sostanze provocano gravi eventi avversi.
  • Pertanto, è ancor meno legittimo costringere qualcuno a farsi vaccinare.
  • Il giudice ha messo al centro la dignità dell’essere umano e ha fatto riferimento due volte al periodo del nazismo e del fascismo. La vaccinazione obbligatoria è possibile previo consenso informato. Per le vaccinazioni Covid, ha spiegato che un consenso informato non è possibile, in quanto non conosciamo gli ingredienti e i meccanismi di queste sostanze a causa di presunti segreti militari e industriali.

Questa decisione provvisoria si basa su una conclusione seria: non esiste il diritto di sospendere un cittadino dal diritto al lavoro sulla base di questa richiesta illegale di vaccinazione con queste sostanze sperimentali.

Con questa storica decisione del tribunale, “il rischio per il genoma umano è ora legalmente stabilito”, ha affermato Renate Holzeisen, avvocato italiano impegnato nella difesa dei diritti umani.

“Questa potrebbe essere una pietra miliare”, ha affermato Reiner Fuellmich durante il Corona Committee 113, intervistando Renate Holzeisen.

Nessun obbligo, in quanto i dati ufficiali mostrano che queste sostanze sperimentali non prevengono l’infezione e la trasmissione tra le persone trattate con 3 o più vaccini Covid.

In primo luogo, il giudice dichiara che sulla base dei dati pubblicati dal Ministero della Salute, dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e dal SSN (Servizi Sanitari Italiani), è molto chiaro che tali sostanze (alias vaccini Covid), definite più volte dal giudice come “sperimentali”, non impediscono l’infezione da virus. Per una vaccinazione obbligatoria, le sostanze dovrebbero dimostrare di funzionare.

Pertanto, poiché non funzionano, davanti alla legge italiana, non può esserci obbligo.

Un medico responsabile della terapia intensiva di Verona ha dichiarato in televisione che tutti i pazienti Covid in terapia intensiva sono persone che hanno ricevuto 3 dosi di vaccino Covid.

Nessuno può essere obbligato a farsi vaccinare, poiché queste sostanze provocano gravi eventi avversi e ciò si basa su dati pubblici ufficiali relativi agli eventi avversi.

Nella decisione del tribunale, il giudice riconosce anche che queste sostanze provocano effetti collaterali molto gravi che possono portare anche alla morte, e fa riferimento anche al rischio di mutazione genetica.

Pertanto, è ancor meno legittimo costringere qualcuno a farsi vaccinare.

Il giudice ha dichiarato che non si può sacrificare la vita e la salute di un individuo a beneficio della popolazione, e dai dati pubblici provenienti dall’Autorità sanitaria italiana ed europea risulta che, alla fine, non c’è nemmeno un beneficio per la comunità.

La Dignità dell’essere umano è al centro. La vaccinazione obbligatoria non è possibile perché NON c’è consenso informato a causa del segreto industriale e presunto militare in merito agli ingredienti e al meccanismo di queste iniezioni.

Anche se queste sostanze funzionassero per prevenire questi contagi, dopo il periodo nazista e fascista, non ci può essere un obbligo senza un consenso informato.

Il giudice ha affermato che non c’è beneficio per queste sostanze MA, anche se ci fosse un beneficio, non possiamo sacrificare il diritto individuale in nome dell’interesse comune, e dobbiamo mettere al centro la dignità dell’essere umano.

Il giudice ha fatto riferimento due volte al periodo nazista e fascista, all’articolo 32 della Costituzione italiana sottolineando che c’è un motivo per cui la dignità è al centro del primo articolo della costituzione tedesca.

Ha spiegato che un consenso informato non è possibile in quanto non conosciamo gli ingredienti e i meccanismi di queste sostanze (presunti segreti industriali e militari).

Dovremmo ricordare un gruppo di attivisti italiani per i diritti umani che hanno presentato un Freedom of Information Act all’EMA e all’Italian Cares Authority chiedendo informazioni chiare sugli ingredienti e sulla sicurezza di queste sostanze sperimentali dette vaccinazioni Covid. In risposta, l’EMA ha affermato che nessuna informazione può essere condivisa poiché esiste un segreto militare in atto.

Nella sua decisione il giudice ha affermato che non sono disponibili informazioni su queste sostanze, e anche se chiediamo informazioni pubblicamente, non le riceviamo. Non c’è consenso informato.

In questa storica decisione, il giudice toscano ha concluso che, sulla base di tutto ciò, la discriminazione di questa psicologa e la sua sospensione dal lavoro è del tutto illegale. Ancor prima di sentire l’altra parte (Camera degli Psicologi della Toscana), a causa del perdurante danno irreversibile subito dall’attore e per le evidenti prove, ha sospeso la decisione della Camera degli Psicologi della Toscana di sospendere l’attore e ha fissato l’udienza in tribunale per il 15 settembre. 

Ma il giudice ha anche dimostrato che non c’è bisogno di andare alla Corte costituzionale perché sappiamo che queste sostanze (ovvero il vaccino contro il Covid-19) non prevengono il contagio. Davanti alla legge italiana in materia di vaccinazione obbligatoria contro il Covid, basti dire che la sospensione dal lavoro degli operatori sanitari è illegittima perché queste sostanze non fanno quanto richiesto dalla costituzione. 

La vaccinazione obbligatoria per molte altre categorie di lavoratori (insegnanti, vigili del fuoco, militari, poliziotti ecc.) era già prevista e per i cittadini con più di 50 anni è ancora in vigore la vaccinazione obbligatoria. Questa è la prima decisione con cui un giudice italiano ha dichiarato la verità materiale e l’imposizione del trattamento è radicalmente illegittima.

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LEGGI qui la decisione della Corte.

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